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Il potere del rappresentante, riguardo alla possibilità di sostituirsi al rappresentato, si determina con la presenza di un’intenzione dimostrata, quindi una volontà messa in atto tramite l’impiego di un accordo.
L’accordo in questo senso sarà in grado di andare a costruire una serie di effetti che andranno a intaccare, a livello giuridico, la rispettiva parte del contratto.
Mediante l’atto unilaterale della procura sarà possibile dotare il rappresentante del potere di rappresentanza.
ovvero del potere tramite cui un soggetto, denominato “rappresentato”, possa conferire verso un secondo soggetto, denominato “rappresentante” il potere di effettuare, in suo nome e nella sua sfera di interessi, degli atti giuridici. Tramite questi ultimi gli effetti verranno direttamente ricondotti al soggetto rappresentato. A seconda dell’atto che dovrà essere compiuto per mezzo della procura, questa dovrà avere una specifica forma.
Chi viene rappresentato deve essere in grado di godere della capacità di agire che viene richiesta dall’atto giuridico per il quale viene data la procura, mentre a sua volta il rappresentante dovrà esplicitare la propria intenzione volontaria ad effettuare la procura e quindi dovrà ugualmente essere in grado di godere della capacità di intendere e volere.
La parte del rappresentato viene detta “parte sostanziale”, mentre la parte del rapprsentante viene detta “parte formale”.
Quali sono i limiti della procura?
Il rappresentante è soggetto alle limitazioni della procura in merito anche al tipo di interesse che viene tramite essa mostrato.
Il rappresentante che ecceda il suo potere, senza una conseguente rettifica da parte del rappresentato, determina contratti inefficaci.
La revocabilità della procura deve essere portata alla conoscenza dei terzi tramite mezzi idonei.
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