Dobbiamo differenziare anzitutto i 2 tipi di società: la società di persone e la società di capitali.
La partecipazione dell’incapace a una società di persone
Secondo l’articolo 2294 del codice civile la partecipazione di un incapace di agire ad una società di persone è subordinata alle disposizioni in tema di impresa individuale.
La partecipazione dell’incapace alle società di capitali
In questo caso si applica la disciplina dettata in via generale per il compimento degli atti dell’incapace.
Il legislatore si occupa quindi di regolare le vicende in cui l’incapace rischia il proprio patrimonio e la propria sfera giuridica personale, quale la partecipazione ad una società di persone, dove la responsabilità patrimoniale dei soci è illimitata e, in caso di dissesto, si rischia il proprio patrimonio e gli effetti pregiudizievoli di un fallimento.
Il legislatore tratta in modo diverso la partecipazione di un incapace ad una società di capitali, vedendo le quote o le azioni possedute come “beni da amministrare”, e la loro disposizione come atti di gestione del patrimonio, non come esercizio di impresa (in quanto l’incapace beneficia della limitazione della responsabilità, ovvero rischia solo il patrimonio investito).
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