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Questa disciplina è dettata per gli incapaci di agire per l’esercizio dell’impresa commerciale, mentre non menziona quella agricola. Gli interpreti sono concordi nell’affermare che, per l’esercizio d’impresa non commerciale, è necessario applicare la disciplina generale dettata per gli incapaci di agire, ovvero non si ottiene un’autorizzazione generale, valida per ogni atto che eccede l’ordinaria amministrazione inerente all’attività d’impresa, ma sarà necessario otttenere l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per pgni singolo atto.
Quali sono i soggetti legalmente incapaci di agire?
– Minori: i minori non possono compiere alcun atto che impegni la propria sfera giuridica, il cenitore che esercita la potestà o, in mancanza, il tutore, è il legale rappresentante, che agisce in nome del minore, impegnando la sua sfera giuridica.
L’esercizio dell’impresa commerciale non può essere continuato dal minore senza autorizzazione del tribunale e il parere favorevole del giudice tutelare, di fatto l’esercizio dell’impresa spetta al legale rappresentante che agisce in nome del minore. Il minore non può iniziare una nuova impresa.
– Interdetti: secondo l’articolo 414 del codice civile “Il maggiore di età o il minore emancipato che si trovano in condizione abituale di infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”.
Si applica la medesima disciplina sulla tutela dei minori in tema di esercizio di impresa, quindi l’attività di impresa può essere l’autorizzazione del tribunale e il parere del giudice tutelare.
Soggetti con capacità d’agire limitata
– Minori emancipati: “Il minore è di diritto emancipato con il matrimonio”
Può compiere, senza l’assistenza del curatore, gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, mentre per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione è assistito da un curatore. Il miniore emancipato può esercitare un’attività commerciale, in piena autonomia, senza l’assistenza del curatore, previa autorizzazione del tribunale (con valenza generale, ovvero valida per ogni atto, di ordinaria o straordinaria amministrazione, che riguardi l’esercizio dell’attività dell’impresa) e parere favorevole del giudice tutelare.
Con l’autorizzazione il minore emancipato assume quindi la qualifica di imprenditore, impegnando la propria sfera giuridica patrimoniale, mentre si tende a negare che subisca anche le conseguenze personali pregiudizievoli (come possono essere ad esempio i reati fallimentari). Il minore emancipato autorizzato all’esercizio di impresa, può compiere da solo anche gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa, ovvero gode di piena autonomia giuridica.
– Inabilitati: secondo l’articolo 415 del codice civile “Il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non è così grave da provocare l’interdizione, o coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé, o la loro famiglia, a gravi pregiudizi economici.” Si applica la medesima disciplina dettata per il minore emancipato.
In tema d’esercizio di impresa, l’inabilitato può solo proseguire l’attività di impresa, previa l’autorizzazione del tribunale (che ha valenza generale) e parere favorevole del giudice tutelare, ottenuta l’autorizzazione l’inabilitato può compiere autonomamente gli atti concernenti l’esercizio dell’attività d’impresa, senza l’assistenza del curatore. Non può iniziare una nuova impresa.
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