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La retribuzione del dipendente, di cui egli ha diritto, è distinta usualmente in due parti:
- Retribuzione periodica (stipendio effettivo)
- Retribuzione differita: si tratta della cosìdetta liquidazione, cioè quella parte dello stipendio che va trattenuta e corrisposta al dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro che può avvenire in due casi:
- a) Dimissioni
- b) Licenziamento
In questa classe il soggetto creditore è certo, ma la scadenza e l’ammontare non lo sono.
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