Diritto commerciale appunti
SUCCESSIONE NEI CREDITI con il trasferimento dell’azienda
Art.2559 C.C.:
“La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.”
Con il trasferimento dell’azienda si trasferiscono automaticamente, senza necessaria notifica al debitore ceduto
anche i crediti acquistati dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa tramite l’azienda ceduta.
Qual’è la differenza rispetto al diritto comune?
La cessione di un credito, affinchè sia opponibile al debitore ceduto o ai terzi, deve essere notificata al debitore ceduto o da questi accettata. II debitore infatti, in caso di pagamento al creditore originari in assenza di notifica o accettazione, è liberato dall’obbligazione.