Parliamo ora della dematerializzazione dei titoli azionari: che cos’è e come si può comprendere? Ecco un breve riassunto di diritto commerciale.
Andando aguardare la legge 289/1986, che è stata abrogata nel 1998, si ha un meccanismo per la circolazione dei titoli azionari (e quindi per la circolazione anche degli altri strumenti finanziari) svincolato da quello che è il trasferimento materiale del documento e che si basa inece su semplici circolazioni contabili, allo scopo di poter fornire una giusta chiarezza e semplicità del mercato dei titoli quotati e in modo particolare del mercato azionario, andando così incontro ai danni che potrebbero sovvenire con smarrimento e furto dei titoli. La circolazione dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari in questo senso è resa possibile per mezzo di un sistema di gestione accentrata dei titoli azionari.
Per quello che riguarda oggi e la dematerializzazione dei titoli azionari possiamo dire che la circolazione delle azioni è svincolata da un trasferimento materiale del documento è FACOLTATIVA per le AZIONI CHE CONTINUANO AD ESSERE RAPPRESENTATE DA TITOLI, e si può mettere in atto mediante delle comuni registrazioni contabili e grazie a un sistema di duplice rapporto di deposito, che rende fungibili titoli della stessa specie, un esempio può essere visto nel deposito alla rinfusa.
Secondo il decreto lgs. 213/1998 invece è obbligatoria la dematerializzazione per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati, che pertanto hanno l’obbligo di sopprimere materialmente i titoli azionari.
Per quanto concerne poi le ipotesi di dematerializzazione, obbligatoria oppure facoltativa, l’ultimo comma dell’art. 2355 chiarisce che il trasferimento delle azioni avviene mediante scritturazione in conto e, chiarendo il ruolo che anche per esse svolge la distinzione tra azioni nominative e al portatore, precisa che la distinzione tra le due ipotesi si caratterizza per il ruolo riconosciuto nelle prime al libro dei soci, alla circostanza quindi in definitiva che lo statuto oppure la legge speciale nel caso applicabile impedisce che il possessore dell’azione sia anonimo rispetto alla società ed agli altri soci.
Nota gli appunti risalgono alla data dell’articolo, in caso di eventuali aggiornamenti della normativa se possibile sono gradite segnalazioni via commento.