Nota Integrativa: è una delle parti integranti del bilancio d’esercizio, riconosciuta dal codice civile italiano.
Le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile possono essere
raggruppate in quattro categorie:
- – illustrazione dei criteri contabili adottati;
- – indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni
relativi all’iscrizione di voci nello stato patrimoniale; - – indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni
relativi all’iscrizione di voci nel conto economico; - – una serie di altre informazioni.
alcune ulteriori informazioni richieste da altre norme civilistiche
- a) casi eccezionali di deroga ad una disposizione sul bilancio;
- b) variazioni ai criteri e ai principi di valutazione adottati;
- c) raggruppamento delle voci negli schemi di bilancio;
- d) casi di non comparabilità e dell’adattamento o dell’impossibilità di questo,
delle voci relative all’esercizio precedente; - e) modifiche dei piani di ammortamento.
È necessario nella nota integrativa indicare in maniera analitica le voci di patrimonio netto e un prospetto delle differenze fiscali. Inoltre nella nota integrativa sono presenti gli impegni assunti dalla società ma non evidenziati all’interno dei conti d’ordine dello stato patrimoniale; oltre tutto ciò è presente anche il numero medio dei dipendenti, quelli che sono i compensi agli amministratori e i compensi ai sindaci, le differenti categorie di azioni e di obbligazioni oppure di altri titoli di credito che sono stati emessi dalla società.
Quali sono le funzioni della nota integrativa?
Gli scopi della nota integrativa sono:
completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico), fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive;
motivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a determinate disposizioni di legge, ecc.