Diritto commerciale appunti

Articolo 832 del codice civile:

Il proprietario ha diritto di godere e disporredelle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico

Che cos’è la proprietà nel diritto privato?

La proprietà rappresenta il diritto assoluto, o ancor meglio il diritto reale  per antonomasia, addirittura è il diritto soggettivo per antonomasia, perché anche il diritto soggettivo come l’ordinamento giuridico disciplina in maniera più compiuta sotto diversi profili, non solo perche nell’articolo 832 declina in maniera puntuale facoltà e poteri del proprietario, ma anche (come è possibile vedere nelle norme successive) addirittura regola minuziosamente limiti e specifica le caratteristiche che la proprietà assume quando ha ad oggetto specifici beni, al punto tale che una parte della dottrina suggerisce di non parlare di proprietà come categoria unitaria ma addirittura di discorrere delle proprietà tante quante sono i regimi collegate anche al tipo di bene oggetto del diritto: ad esempio la proprietà mobiliare, la proprietà immobiliare, all‘ interno della proprietà immobiliare quella agraria e via dicendo.

L’articolo 1140 del codice civile: cos’è il possesso?

Articolo 1140 del codice civile: il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa

I diritti del proprietario

Pertanto da questo possiamo dedurre 2 cose:

1) Il proprietario può godere e disporre della cosa senza alcun limite.

2) Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento della cosa: inoltre è impossibile che sullo stesso bene esistano più diritti di proprietà.

Il diritto di proprietà e il diritto reale nel possesso

Il possesso è regolato dall’articolo, anzi è addirittura definito dall’articolo 1140 del c.c. che da una definizione apparentemente piana, ma come vedremo, in realtà è molto complessa da comprendere, perché l’art 1140 stabilisce che: il possesso è innanzitutto un potere, ed è in particolar modo un potere di fatto, questo potere  ha delle sembianze, le sembianze sono quelle di manifestarsi come un’attività corrispondente all’esercizio di diritto di proprietà o di un altro diritto reale.

Quindi il possesso è un potere, questo potere deve essere percepibile all’esterno, ed è percepibile nel senso che esso consiste in una attività che coincide o riproduce l’attività  che potrebbe legittimamente dispiegare sul bene il proprietario o il titolare del diritto reale  di godimento.

In effetti, dall’esterno, quando noi vediamo un possessore vediamo un soggetto che non si comporta in maniera differente rispetto a come si comporterebbe il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento; quindi potremmo dire da un certo punto di vista che c’è una apparenza di titolarità in capo al possessore. Il possesso è una situazione di puro fatto, non è una situazione di diritto, il possesso non è un diritto soggettivo, il possesso non è una forma qualificatoria di podestà e prerogative, IL POSSESSO è UN POTERE FATTUALE.

La differenza fra possesso titolato e possesso non titolato

Questo potere fattuale produce effetti giuridicamente rilevanti.

Il possesso può essere di due tipi:

Possesso titolato: quando alla base del potere esercitato dal possessore vi sia una fonte di legittimazione, perché ad esempio il possessore è in effetti titolare della proprietà che pone in essere o è titolare del diritto reale di godimento che è stato  posto in essere.

Allora in questo caso il possesso non è altro che la proprietà o il diritto reale in action, cioe guardato dal punto di vista della sua materiale  attuazione.

Esempio: quando il proprietario gode del bene, quindi concretamente compie un atto di godimento nel bene, o quando il proprietario pone in essere un atto di disposizione ,perché per  esempio mette a disposizione un bene di un terzo, costituisce su di esso un diritto reale di godimento su cosa altrui, in quel momento sta possedendo perché sta compiendo un’attività  che coincide con le prerogative che gli attribuisce il diritto di proprietà o un altro diritto reale di godimento . si può possedere o a titolo di proprietà o a titolo di altro diritto reale di godimento.

Possesso non titolato: è l’attività posta in essere da chi non ha un titolo di legittimazione, cioè è quell’attività in tutto e per tutto coincidente con il contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento posto in essere da un soggetto che non è il proprietario ne titolare  di un diritto reale di godimento su cosa altrui. Ciò è possibil ? Si, ma non perché siamo legittimati ad servirci dei beni altrui, ma per il semplice fatto che accade che i beni nella titolarità di terzi vengano utilizzati, gestiti e sfruttati  da soggetti  che non sono legittimati ad porre in essere quella determinata attività. Ma il fatto stesso che quelle attività vengano poste in essere, il fatto stesso che un soggetto  si avvalga di un bene, lo sfrutti, ne goda, lo modifichi questa situazione per il semplice fatto di essere effettiva, cioè  di svolgersi, ha una sua rilevanza di cui l’ordinamento giuridico deve tener conto; ne tiene conto al punto tale che non solo la regola, ma addirittura la protegge nei confronti del legittimo titolare.

Esempio: se un soggetto si avvale di un bene lo sta possedendo anche se non è il legittimo titolare, e se il legittimo proprietario gli strappasse questo bene compirebbe un atto che l’ordinamento giuridico censura e a cui reagisce  anche se il legittimo proprietario nel momento in cui strappa il bene al soggetto invocasse la sua qualificazione di  proprietario.

L’ordinamento non può legittimare questo comportamento perché significherebbe legittimare l’uso della forza, cioè significa che chiunque ritiene di avere diritto a qualche cosa o ritiene di essere legittimato a fare qualche cosa possa imporsi, nei confronti degli altri, senza che vi sia stato qualcuno(il giudice), che  accerti se effettivamente esiste una posizione di diritto che legittimi una tale azione oppure no. quando sorge un conflitto tra due soggetti o i due soggetti si mettono d’accordo oppure si ricorre al giudice.


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Note

Le informazioni riportate in questo articolo non sono sono state aggiornate dalla data di pubblicazione e provengono da una serie di appunti universitari dedicati allo studio del diritto privato: pertanto è possibile siano presenti errori/mancati aggiornamenti e non intendono sostituire il materiale didattico di un eventuale libro di testo di diritto privato aggiornato.