Diritto commerciale appunti

Fai uno dei test di diritto privato >>>

Cos’è il possesso in diritto privato?

Il possesso non è corpus e animus possidenti, ma è una relazione materiale con la cosa che consiste in un’attività, che all’esterno è in tutto e per tutto identica all’esercizio del diritto di proprietà o all’esercizio di un altro diritto reale di godimento, salvo che non si provi che questo rapporto materiale non coincide, non sovrappone l’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, perchè questo rapporto materiale è legittimato dalla susistenza di un contratto o di un rapporto di cortesia; quindi il servirsi di un bene è un esercizio da parte del detentore ed è quindi un diritto di credito.

Cos’è l’animus possidendi?

Animus possidendi” è un’espressione in latino che indica “la volontà o l’intento di possedere”; all’interno dell’ambito giuridico con “animus possidendi” si riconosce la componente volontaria individuale di intenzione di possesso su una cosa in qualità di detentore di possesso o di altro diritto reale.

Il possesso nel diritto privato

Il possessore è il titolare della corrispondente situazione di diritto reale oppure è un usurpatore, cioè un soggetto che si avvale del bene senza alcuna legittimazione.

Il possessore è chi ha un rapporto diretto con la cosa; mentre il detentore e chi ha un rapporto diretto con la cosa in virtù o di un contratto ttributivo di un credito a servirsi della cosa o in virtù di un rapporto di cortesia o di ospitalità.

L’articolo 1141 del codice civile ci dà una definizione del possesso, perchè ci dice che il possesso è una relazione materiale con la cosa, salvo che non si provi che in realtà alla base vi sia un contratto.

Gli strumenti per provare l’esistenza di un contratto, in assenza di prove per poter dimostrare, che chi possiede non è il legittimo proprietario, sono:

  • un documento ( se c’è)
  • la prova testimoniale ( se c’è)
  • giuramento decisorio: altro mezzo di prova, ma è un ultima spiaggia, perchè il giuramento è quel mezzo di prova in virtù del quale l’attore, impossibilitato a fornire altri mezzi di prova del suo diritto, sfida il convenuto a giurare che le cose stiano nei termini in cui il convenuto stesso le prospetta.

Perchè un soggetto dovrebbe giurare il vero?

Perchè un soggetto che giura il falso vince il giudizio civile, ma si espone alla querela di falso, cioè si espone al reato di falsa dichiarazione in giudizio, che è un reato penale ; poi però sarà necessario dimostrare che quella dichiarazione è falsa, e quindi sarà necessario reperire una prova che inizialmente non si è stati in grado di fornire, come ad esempio una prova testimoniale.
Quindi il possesso, ai sensi degli articoli 1140 – 1141 comma I, è quel rapporto materiale con la cosa, qualificabile come potere di fatto, che all’esterno coincide l’esercizio di diritto di proprietà o con altri diritti reali di godimento.
Il codice civile stabilisce che quando vi è un rapporto materiale con la cosa, questo rapporto sia possesso fin tanto che si sia in grado di provare che alla base vi sia un contratto o qualche altro rapporto, tale per cui quella relazione sia qualificabile come detenzione.

Tanto è vero che l’art. 1141 comma 2 stabilisce che chi ha iniziato ad avere un rapporto materiale con la cosa a titolo di detenzione, non può mutare la propria detenzione in possesso univocamente cambiando atteggiamento psicologico, ma è necessario un fatto oggettivo che è o un atto di un terzo o l’opposizione nei confronti del possessore.
Se come dicono i manuali il possesso fosse corpus e animus ed io in qualità di detentore ho già il corpus, mi basterebbe cambiare atteggiamento psicologico ed iniziare a detenere la cosa con l’intenzione di tenerla per me, quindi iniziando a non riconoscere più il possesso del legittimo proprietario per mutare la detenzione di possesso.

Ma l’art. 1141 comma II ci dice il contrari, cioè: la detenzione muta in possesso soltanto sulla base di due elementi estrinsechi e oggettivi, vale a dire:
L’opposizione nei confronti del possessore( voi compite degli atti che sono negazione della altrui possesso; ad esempio: smettiamo di pagare il canone di locazione al proprietario di casa e di fronte alle richieste del proprietario ci rifiutiamo di pagare perché affermiamo di essere possessori di quel bene);
Per atto di un terzo: quando qualcuno vi trasferisce la titolarità del diritto e trasferendo la titolarità del diritto si verifica o la traditio brevimanu o il costituto possessori.

La differenza fra “traditio brevimanu” e “costituto possessorio”

  • LA TRADITIO BREVIMANU: è l’ipotesi in cui il detentore, acquistando la titolarità del diritto sul bene, trasforma la propria detenzione in possesso;
  • COSTITUTO POSSESSORIO: il proprietario, possessore del bene, trasferisce la titolarità del bene e tiene per se la detenzione.

IMPORTANTE: il possesso non è una situazione di diritto.

Il possesso è una situazione di fatto e non si può trasferire perché nel fatto comanda il concreto esercizio sul bene. Quindi: nel possesso si può essere soltanto immessi.
Questa situazione di fatto produce diverse conseguenze giuridiche e queste conseguenze sono legate anche alla durata del possesso e allo stato soggettivo in cui versa il possessore.

La durata del possesso nel diritto privato

Per quanto riguarda la durata del possesso, noi abbiamo due norme fondamentali, l’art. 1142( presunzioni di possesso intermedio) e l’articolo 1143 del codice civile (presunzioni di possesso anteriore).

L’articolo 1142 ci dice che :” il possessore attuale, che sia stato possessore anche in passato, si presume che sia stato possessore anche nel tempo intermedio.

A differenza dell’articolo 1141 del codice civile, qua ci troviamo di fronte ad un mezzo di prova. Ad esempio: come fa un soggetto, che ha posseduto fino al 2005 ed è in grado di provare che in quel periodo era possessore, perché ha dei testimoni, poi è stato possessore dal 2008 al 2010, in assenza di prove a provare di essere stato possessore anche nel lasso di tempo intermedio? La fa la legge, perché stabilendo con una presunzione legale assoluta, senza possibilità di prova contraria, che il possesso vi sia stato anche nel tempo intermedio.

L’articolo 1143 del codice civile stabilisce che :” il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, a meno che il possessore non sia in possesso del bene in virtù di un titolo di data anteriore. Questa è una regola di presunzione che si applica soltanto al possesso titolato. Esempio : io sono diventato proprietario nel 2000 ed ho prove testimoniali che io sono possessore a partire dal 2005, il 1143 consente di provare di essere stato possessore anche nell’arco di tempo che va dal 2000 al 2005, ma non perché prima del 2000 io abbia posseduto, ma perché io ho un contratto attributivo del diritto di proprietà e anche del possesso che legittima questa diversa presunzione, che si chiama presunzione di possesso anteriore, che opera soltanto nel caso di possesso titolato.

Chiaramente il ladro non potrà invocare il 1143, perché non ha un titolo, quindi questa presunzione non gli giova; ma potrebbe invocare il 1142, perché se ha sottratto il bene tanti anni fa ed è in grado di dimostrare di aver posseduto dal momento in cui l’ ha sottratto per i tre anni successivi, poi di possederlo nell’ultimo anno, anche nel lasso di tempo intermedio la legge lo considera coperto da possesso in virtù della previsione dell’art 1142.

Tutto questo è per semplificare la prova del possesso ai fini dell’uso-capione, nel senso che se possiamo acquistare la proprietà di un bene in virtù del possesso, a condizione che proviamo di aver posseduto con determinate caratteristiche per un certo l’asso di tempo.

Quando non possiamo dimostrare il possesso per tutti i 10 o 20 anni l’art. 1142 e il 1143 vengono in soccorso.

L’esercizio di fatto ( fatto con altrui tolleranza) non da luogo al possesso.

La dimostrazione del possesso in diritto privato

Quando il proprietario consente, anche senza stipulazione di un contratto, che un terzo si avvale del suo bene ma ci sono elementi oggettivi che danno la misura che egli stia tollerando l’altrui sfruttamento del bene, l’atto di tolleranza impedisce di considerare quel rapporto materiale con la cosa come possesso. Il problema è che bisogna essere in grado di dimostrare di aver tollerato che il terzo ha sfruttato il bene. Esempi: sapete che il vostro vicino sconfina nel vostro terreno per far pascolare le sue pecore. Voi tollerate questa circostanza, ciò impedisce che lo sconfinamento possa costituire possesso; ma dovete essere in grado di provare l’atto di tolleranza (es: attraverso un testimone).

Quindi il possessore deve essere in grado di dimostrare di non essere stato inerte al fatto che il terzo si stia avvalendo del suo bene, ma deve essere in grado di provare di aver compiuto un atto di tolleranza.


Se hai gradito questo articolo potrebbe interessarti leggere:


Note

Questo articolo è datato a molto tempo fa (non è aggiornato) e contiene informazioni derivanti da appunti di studio universitari e, sebbene questa eventualità sia rara, potrebbero contenere errori. Per questo motivo ti invitiamo a fare riferimento per il tuo esame più che altro alle informazioni contenute nei libri e nei manuali di diritto privato aggiornati.