Onde di nuvole

  • Il primo tratto distintivo della società per azioni è la responsabilità limitata dei soci

Art. 2325 C.C. – Responsabilità nelle società per azioni

“Nella società per azioni per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.”

  • Secondo tratto distintivo, indicato dall’articolo 2346, comma 1, è che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni

Nel comma 2 dell’articolo 2325 il legislatore pone e risolve il problema della limitazione della responsabilità nella S.p.A. unipersonale.

Per il periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, l’unico azionista beneficia della limitazione di responsabilità, solo se rispetta due condizioni contemporaneamente, se manca anche solo una delle condizioni poste dal legislatore, il socio perde la limitazione della responsabilità per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute solo a lui.

  1. ) I conferimenti devono essere stati effettuati a norma dell’articolo 2342

Articolo 2342 del codice civile: i conferimenti nelle società per azioni

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articolo 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali riferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi.”

Innanzitutto, se non disposto diversamente dall’atto costitutivo, il conferimento va effettuato in denaro La S.p.A. può nascere per atto unipersonale, e l’unico socio deve effettuare per intero i conferimenti, se invece la società diventa succesivamente unipersonale, l’unico socio deve effettuare i versamenti in denaro ancora dovuti entro 90 giorni.

2) La pubblicità deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 2362

Articolo 2362 del codice civile: unico azionista

“Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità ei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.”

Vige quindi un obbligo, in capo agli amministratori, di dare notizia, nel registro delle imprese, della sopravvenuta unipersonalità della S.p.A. o del mutamento della persona dell’unico socio. Anche l’unico socio può provvedere alla pubblicità prevista.

Art 2325-bis codice civile: società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

“Ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.”

Qui il legislatore presenta le società per azioni c.d. aperte, ovvero quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per differenza si ricavano le società chiuse, che fanno riscorso al mercato del capitale di rischio. Le società aperte si suddividono in due categorie: società con azioni quotate nei mercati regolamentati, e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, c.d. ad azionariato diffuso.

Questa ripartizione è funzionale all’individazione della disciplina applicabile. Per quanto riguarda le società quotate, la disciplina è prevalentemente contenuta nel decreto legislativo 58/1998 (c.d. TUF o testo unico della finanza), infatti l’articolo 2325-bis richiama le norme contenute nella legislazione speciale, appunto il TUF.

Lo stesso codice civile a volte detta una disciplina diversificata a seconda che si tratti di società chiuse o aperte. Il codice contiente quindi norme che si applicano a tutte le S.p.A. indistintamente, e norme che invece si applicano (o disapplicano) alle sole società aperte, alle sole società ad azionariato diffuso, alle sole società quotate, alle sole società chiuse.

Costruzione della Società per azioni – riassunto

La S.p.A. può nascere attraverso 2 procedimenti diversi, per costruzione simultanea o per pubblica sottoscrizione (molto rara).

Art 2328 Codice civile : Atto costitutivo

“La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  1. Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi”.

I soci fondatori possono essere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche.

2) La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

la denominazione in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di S.p.A.

La sede sociale è importante in quanto individua l’ufficio del registro delle imprese ove devono essere effettuate le iscrizioni previste dalla legge, e il tribunale competente, che può, ad esempio, dichiarare fallimento.

3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;

Attività in funzione della quale la società è costituita

4) L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

L’articolo 2327 fissa l’entità minima del capitale sociale della società per azioni a 120.000 €.

I soci, quindi, devono effettuare conferimenti il cui valore complessivo sia almeno pari a 120.000€

5) Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione

Le azioni sono le unità di partecipazione al capitale sociale della società per azioni. Vi è un nesso tra numero delle azioni e valore unitario, ed entità del capitale sociale, infatti il prodotto tra numero di azioni emesse e valore unitario deve fornire il valore del capitale sociale complessivamente sottoscritto.

6) Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura

La valutazione dei crediti e dei beni in natura conferiti è necessaria in quanto il valore complessivo dei conferimenti deve essere almeno pari al valore del capitale sociale.

7) Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti

8) I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori

9) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

Indicazioni relative quindi alla governance della società, ed il sistema di amministrazione adottato.

10) Il numero dei componenti del colleggio sindacale;

11) La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti

L’atto costitutivo indica quindi i primi appartenenti agli organi di amministrazione e controllo, nonché l’identità del revisore legale dei conti.

12) L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato,  il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Anche la società per azioni può essere costituita a tempo determinato o indeterminato, in quest’ultimo caso il socio può recedere dalla società. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere un periodo minimo entro cui il socio non può recedere, sebbene la legge preveda che questo periodo non possa eccedere l’anno.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.