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Introduzione

Nell’impostazione originaria del codice civile, nella disciplina dell’imprenditore si possono distinguere due corpus normativi, uno che si applica all’imprenditore in quanto tale (indipendentemente da natura dell’attività esercitata, dimensione dell’impresa, natura del soggetto imprenditore), e uno che tradizionalmente si applica solo all’imprenditore commerciale non piccolo di natura privata, c.d. Statuto dell’imprenditore commerciale.

Nel corso degli anni questa impostazione è stata cambiata, e il così detto statuto dell’imprenditore commerciale, che tende più facilmente a contenere norme che si applicano anche alle altre tipologie di imprenditore.

Pubblicità legale

Quando si parla di pubblicità legale si fa riferimento esclusivamente al registro delle imprese (prima erano previsti altri strumenti che successivamente il legislatore ha eliminato).

Il registro delle imprese era previsto originariamente nel codice civile (1942), ma è stato istituito solo con la l.1580/1993, ed esiste formalemente dal 1995, con il d.p.r. 581/1995 che ha dato attuazione alla norma del 93′.

Secondo l’articolo 2188 del C.C.: è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.”

La camera di commercio (istituita in ogni capoluogo di provincia) e, di conseguenza, il registro delle imprese, ha una competenza territoriale provinciale (per le imprese con sede in quella provincia).

Il registro delle imprese si articola in più sezioni

Sezione ordinaria

  • gli imprenditori commerciali
  • tutte le società di persone e di capitali, tranne la società semplice, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative (art 2220 C.C.) indipendentemente dalla natura dell’attività svolta;
  • i consorzi e le società consortili, indipendentemente dall’attività svolta;
  • i gruppi europei di interesse economico;
  • gli enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
  • le società esterne soggette alla legge italiana, ovvero con sede legale in un altro paese, che hanno in Italia una stabile rappresentanza;
  • -gli imprenditori artigiani (si iscrivono in entrambe le sezioni se questi non sono qualificabili come piccoli imprenditori, in modo particolare le società artigiane; in caso contrario solo nella sezione speciale).

Sezione speciale

  • gli imprenditori agricoli* (art. 2135 C.C.);
  • i piccoli imprenditori (art 2083 C.C.);
  • le semplici semplici (art. 2251 C.C.);
  • sono annotati anche gli imprenditori artigiani.

L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola, ha gli stessi effetti previsti dall’art. 2193 del C.C. di pubblicità dichiarativa, mentre prima di questo provvedimento gli effetti dell’iscrizione nella sezione speciale erano soltanto di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Di conseguenza, gli unici operatori economici per cui l’iscrizione conserva i soli effetti di pubblicità-notizia e di certificazione anagrafica, restano società semplice non esercente l’attività agricola e il piccolo imprenditore.

  • sezione speciale riservata ai gruppi di società;
  • sezione speciale riservata alle società tra avvocati.

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Note sugli appunti

Si ricorda che le informazioni presenti in questi appunti risalgono al 2019 e potrebbero non essere state aggiornate o contenenti imprecisioni ed errori: si consiglia pertanto di tener presente come queste debbano essere intese solo come uno schema per favorire lo studio del diritto, ma che non possano in alcun modo rappresentare una fonte professionale riguardante tali argomenti.

In caso si necessitasse di informazioni certificate e non di semplici schemi per favorire lo studio suggeriamo di fare riferimento alla consulenza di un professionista.