Diritto commerciale appunti

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Le attività agricole essenziali dell’imprenditore agricolo consistono in: coltivazione del fondo (finalizzata all’ottenimento di un raccolto), selvicoltura (ovvero coltura del bosco, in quanto il solo sfruttamento non è considerato attività agricola), allevamento di animali (di qualunque specie, compresa l’itticoltura, allevamento significa che non è imprenditore agricolo chi commercia bestiame).

Non rilevano, ai fini della qualificazione dell’attività come agricola, le caratteristiche dell’apparato produttivo, è quindi imprenditore agricolo anche chi esercita queste attività, in qualunque forma (anche socetaria), dotandosi di un apparato produttivo, attrezzature e meccaniche, nel loro complesso sofisticate (la coltivazione meccanizzata, l’utilizzo di prodotti chimici, etc. non rilevano della qualificazione dell’imprenditore agricolo.)

Infatti il legislatore ha posto l’accento solo sul ciclo biologico, ovvero qualunque sia l’apparato produttivo e le tecnologie utilizzati l’attività è qualificata come agricola quando finalizzata alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere animale o vegetale. Il legislatore pone però il vincolo del potenziale collegamento delle attività al fondo, al bosco, alle acque dolci, salmastre o marine (“possono”), che non è quindi requisito essenziale, ma deve essere possibile. Ciò per evitare che vengano caratterizzate come agricole attività invece inerenti alla manipolazione genetica, e, più in generale, a cibi biologici artificiali, non naturali.

Il legislatore ha inoltre deciso di equiparare all’imprenditore agricolo anche chi esercita l’attività di pesca (d.lgs 4/2012), sebbene il pescatore non rientri nella definizione codicistica.

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