“Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonchè le liberazioni, anche se adottate ai sensi di dispozioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico’;
c) Ripartire i mercati o le fonti di approviggionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni equivalenti supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Le intese consistono quindi in una consapevole uniformazione dei comportamenti delle imprese sul mercato (es. simultaneo allineamento dei prezzi o delle condizioni praticate alla clientela), sulla base di accordi o di pratiche concordate (non è quindi necessaria la presenza di un accordo espresso). Sono incluse anche le deliberazioni assunte da consorzi o associazioni di imprenditori.
Sono restrittive della concorrenza quando hanno come oggetto o effetto quello di falsare o restringere la concorrenza in misura consistente, all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Le intese, per essere vietate, devono quindi falsare in misura consistente la concorrenza sul mercato, e avere un impattto nazionale (o su una parte rilevante della nazione)
Quando si parla di mercato, si parla di settore merceologico, che può avere sotto-settori (es il mercato delle mele o il mervato della frutta) in un ambito geografico delimitato che può essere più o meno ampio.
È importante quindi innanzitutto individuare il mercato, in ambito merceologico e geografico, che funge da paramento per la valutazione della condotta. Da questo infatti derivano le conseguenze applicative della normativa antitrust.
Non esiste una definizione legislativa di mercato rilevante, i parametri vengono definiti dall’agenzia garante e dagli interpreti sulla base del concetto di intercambiabilità o sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore in relazione a caratteristiche, prezzo, impiego.
Se l’intesa corrisponde alla fattispecie, allora è vietata, mentre se si tratta di intesa minore, allora è perfettamente lecita. L’art 2596 del codice civile infatti permette patti limitativi della concorrenza tra imprenditori.
I parametri per valutare se l’intesa sia vietata o no sono quindi la consistenza o meno della misura in cui viene falsata o ristretta la concorrenza, e l’estensione geografica su cui questa ha impatto.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Tuttavia sono possibili deroghe al divieto.