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Institore – chi è nel diritto commerciale l’institore – appunti università

Secondo l’articolo del codice civile n°2203 “È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.”

L’institore è il soggetto che nell’organigramma aziendale risponde direttamente al titolare dell’impresa, è posto ai vertici dell’impresa commerciale (o di un suo ramo o sede secondaria), e dispone di incisivi poteri gestori, ha un ruolo dirigenziale, prende decisioni autonome in materia di gestione dell’impresa (delle quali poi risponde all’imprenditore preponente).

Esempi di institore sono:
– direttore generale
– direttore ufficio estero
– direttore dello stabilimento

Quanto è ampio il potere di gestione dell’institore, altrettanto ampio è il suo potere di rappresentanza. Il potere di rappresentanza non gli è attribuito espressamente dall’imprenditore, ma deriva automaticamente dalla legge per via della posizione che ricopre nell’organigramma aziendale e per via dei poteri gestori che gli sono attribuiti dall’imprenditore.

**N.B. vi è una significativa differenza rispetto alla disciplina di diritto comune: la rappresentanza NON è risultato di un atto di investitura, non è necessaria la procura, inoltre il legislatore commisura il potere di rappresentanza al ruolo svolto.

Poteri dell’institore – art 2204 C.C.

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.”

L’institore è fornito di poteri di rappresentanza commisurati all’ambito dei poteri gestori conferiti dall’imprenditore.
La rappresentanza dell’institore è sostanziale (può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto), e processuale attiva o passiva (l’institore può rappresentare l’imprenditore anche in giudizio).

Ci sono limitazioni al potere di rappresentanza dell’institore che derivano direttamente dalla legge e dal ruolo stesso che egli ricopre, in quanto è preposto all’impresa così come gli è stata affidata dall’imprenditore, non può apportare modifiche alle caratteristiche fondamentali, strutturali e produttive, dell’impresa e dell’azienda che determinerebbero una modificazione della sua natura (non può cessare l’impresa, non può alienare l’azienda, non può affittarla, e così via…)

I limiti ai poteri di rappresentanza dell’institore possono derivare inoltre dalla procura. Non essendo però necessaria una procura per l’acquisizione dei poteri di rappresentanza dell’institore (in quanto si acquisiscono automaticamente con la preposizione institoria), qui la procura è l’atto con il quale l’imprenditore limita i poteri di rappresentanza dell’institore.

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