Economia finanza e1572598764241

Articolo 2082 del codice civile

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Il fenomeno di cui il diritto commerciale si occupa è l’imprenditore e l’impresa nelle sue varie forme organizzative di esercizio.
Il fenomeno imprenditoriale e quindi l’imprenditore e l’impresa sono oggetto di norme contenute in modo particolare nel libro 5 del codice civile.

Tuttavia la disciplina dell’impresa e dell’imprenditore non si esaurisce nel libro 5 del codice civile in quanto il nostro paese conosce anche legislature speciali riguardanti l’imprenditore commerciale.

Particolare attività di impresa sono regolate da leggi speciali come l’attività delle banche e delle leggi di assicurazione.
La società di grandi dimensioni, il marchio ecc sono ad esempio contenuti in leggi speciali.

Dell’imprenditore e dell’impresa quindi non si occupa solo il libro 5 del codice civile.

Tra le fonti del diritto commerciale esistono direttive comunitarie, regolamenti comunitari a cui il legislatore ha dato attuazione.

La disciplina che quindi studiamo nel libro 5 risente delle norme comunitarie.

Relatività della fattispecie alla disciplina

Cosa significa? Noi all’articolo 2082 troviamo la nozione dell’imprenditore:

“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Le nozioni, le definizioni non sono un compiacimento estetico e dogmatico ma con tali definizioni il legislatore ci dice a chi e a quale fenomeno della realtà verrà applicata la disciplina.

Con la parola imprenditore e impresa però nel diritto del lavoro o nel diritto comunitario pensa a una definizione diversa.
La fattispecie (la definizione) è quindi legata al diritto commericiale.

Scomponiamo adesso l’articolo 2082:

Il legislatore ci parla di imprenditore ma in realtà definisce l’impresa.
L’attività di impresa è quella su cui dobbiamo concentrarci per capire che caratteristiche ha.
L’impresa dunque è l’attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

1) Si tratta di un’attività produttiva o di “Mero godimento”?

Supponiamo che l’operatore economico individuale di un negozio di articoli sportivi muore e il suo unico figlio eredita il negozio.
Dal punto di vista giuridico il negozio col quale quell’operatore di vendita effettuava la sua attività è un’azienda, quindi il suo erede eredita l’azienda. Supponiamo che il figlio affitti il negozio.
Con quel negozio egli continua a esercitare l’attività.

CHI è l’imprenditore?

In questo caso è L’AFFITTUARIO! In quanto l’affittuario grazie all’apparato produttivo che si è procurato tramite l’affitto esercita attività produttiva.
L’erede si dedica solo al mero godimento dei beni ereditati; egli non produce alcunchè ma ritrae da quel complesso di beni un’utilità di scambio. (Io te lo dò tu mi paghi un canone di affitto).

Dato un bene o un complesso di beni utilizzati da chi ne dispone bisogna sempre domandarsi se da quel bene o da quel complesso di beni si ricava un utilità d’uso o di scambio.

Usufruire dell’utilità d’uso significa usufruire dell’utilizzo dal punto di vista produttivo di qualcosa.

2) Attività economica

Cosa significa attività economica? Non è l’attività produttiva. Si tratta dell’attività produttiva SVOLTA CON METODO ECONOMICO.
Ossia che l’attività produttiva svolta con metodo economico deve essere svolta in modo che con i ricavi sia possibile almeno coprire i costi.
Quindi deve poter almeno astrattamente a priori consentire la copertura dei costi di produzione con i ricavi.

Il fenomeno imprenditoriale non implica quindi necessariamente lo scopo di lucro. Chi svolge lo scopo di lucro lo fa per ottenere un avanzo di gestione, un surplus.

Parlare di metodo economico e parlare di lucro quindi non significa la stessa cosa.
Il lucro NON è necessario perchè si arrivi a definire qualcuno imprenditore.

Il lucro può essere OGGETTIVO o SOGGETTIVO.

Quando parliamo di lucro oggettivo parliamo dell’avanzo di gestione in se e per sè.

Il lucro soggettivo è invece la percezione del lucro così costituito da parte dei soggetti dell’attività produttiva.
Con il contratto di società si ha lo scopo di dividere l’utile, quindi queste operano per il lucro oggettivo (società) e perchè venga ripartita ai soci (LUCRO OGGETTIVO).

Perchè un’attività sia economica non è necessario il lucro.
Nel nostro ordinamento esistono alcune realtà che istituzionalmente procurano beni o servizi facendosi pagare solo un prezzo simbolico, o anche gratis: le no profit.
Sono queste realtà che hanno forme giuridiche diverse (esempio soggetti privati, enti religiosi…). Si sa già all’origine che sarà impossibile con i ricavi coprire i costi.
Queste realtà si reggono perchè quanto serve per svolgere l’attività viene dall’esterno.

Domanda: supponiamo che un operatore economico si accorga dopo 2-3 anni che non riesce a coprire con i ricavi i costi. Siamo ancora di fronte a un fenomeno imprenditoriale?

Assolutamente sì, si tratta di un imprenditore in difficoltà economiche ma sempre un imprenditore.

3) Attività organizzata

L’attività organizzativa è tipica dell’imprenditore, colui che combina i fattori produttivi.
L’espressione organizzata o il termine organizzazione indica l’attività di combinazione dei fattori produttivi, quelli personali e quelli materiali.
Dal punto di vista oggettivo per organizzazione intendiamo l’esito di queste attività e quindi l’apparato produttivo, ossia l’azienda.

Articolo 2555 del codice civile:

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attivitò d’impresa.

Quando noi pensiamo a un fenomeno imprenditoriale è chiaro che pensiamo a una vicenda produttiva che ha bisogno di un apparato produttivo.
Tuttavia capiamo che ci sono vicende produttive, anche in prima linea, che non hanno bisogno di un grande apparato produttivo.
Si tratta di attività leggere che non hanno bisogno di grandi mezzi produttivi, come ad esempio una web agency.

Il codice civile ha una sorta di scala dal più piccolo al più grande.

Il requisito dell’organizzazione, quindi l’esistenza di un apparato produttivo percepibile, il requisito organizzativo è normale.
Al di sotto di una certa soglia dimensionale grossi problemi non se ne pongono anche se siamo incerti sulla qualificazione.
Vi è una soglia dimensionale al di sopra del quale si può parlare di imprenditore, anche se piccolo.
A seconda della grandezza si possono escludere alcune norme dettate dal legislatore.
Può esserci il piccolo imprenditore, oppure una figura come il lavoratore autonomo ma questi vengono trattati allo stesso modo a livello legislativo.
L’imprenditore medio ha un apparato produttivo normale.