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Il marchio collettivo è spiegato nell’articolo 2570 del codice civile:

“I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.”

Il soggetto giuridico che forma e registra il marchio collettivo è un soggetto diverso da chi lo utilizza.

Il marchio collettivo è concesso in uso a produttori e commercianti (un esempio potrebbe essere il Parmigiano Reggiano, registrato dal consorzio dei produttori, usato dai produttori stessi; Aceto Balsamico Tradizionale di  Modena, etc..)

La differenza rispetto al marchio tradizionale è che quest’ultimo contraddistingue i prodotti e servizi di un unico imprenditore, che è anche colui che lo forma e lo registra.