Diritto commerciale appunti

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Di concorrenza si può parlare prendendo in considerazione gli interessi dei singoli imprenditori, tra i quali ci sia competizione economica, fra cui la competizione economica sia svolta in modo corretto. In quest’ottica il codice civile infatti regola la concorrenza sleale.

Di concorrenza si può parlare anche prendendo in considerazione gli interessi dei consumatori.

Cambiano quindi gli interessi che il legislatore ritiene meritevoli di tutela, cambiano di conseguenza le regole applicate alla concorrenza , che mirano a rendere quanto più effettiva e reale la competizione tra operatori economici, da cui dipende l’efficienza del mercato. Si parla in quest’ottica di disciplina antitrust (che tende ad impedire e sanzionare i comportamenti degli operatori economici che si sostanziano in una riduzione della concorrenza).

È possibile che per legge o per accordo tra imprenditori, ci sia una limitazione della concorrenza, la limitazione della concorrenza è legale quando è la legge stessa stessa a limitare la competizione (per taluni versi), è convenzionale quando deriva da accordi tra imprenditori, che regolino e limitino la concorrenza reciproca.

Vediamo ora l’articolo 2596 del codice civile sui LIMITI CONTRATTUALI DELLA CONCORRENZA

“Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di 5 anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.

La forma scritta non è quindi richiesta per la validità del contratto, ma è necessaria ai fini di prova. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che ci sono alcune clausole limitative della concorrenza che sono accessorie ad altri tipi di contratti, per cui il limite di 5 anni è DEROGABILE.
Ad esempio la durata del divieto di concorrenza in caso di affitto o usufrutto di azienda, essendo tale divieto strumentale all’affitto (o all’usufrutto), è pari alla durata del contratto (che può essere superiore a 5 anni).

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