tramonto sole nuvole grige

L’articolo 2555 del codice civile recita questo:

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”

L’azienda è quindi l’apparato produttivo, il mezzo, con il quale l’imprenditore esercita l’attività di impresa e crea nuova ricchezza. L’elemento dell’organizzazione dell’articolo 2082 C.C. si ritrova in questo articolo, in quanto l’azienda è il frutto dell’attività organizzativa e del coordinamento dei beni da parte dell’imprenditore.

Dal punto di vista civilistico, per “beni” si intendono le cose suscettibili di formare oggetto di un diritto, qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

Dal punto di vista della disciplina dell’imprenditore e dell’azienda l’espressione “beni” acquista significato più ampio.

Per “beni” si intendono non solo le “cose” materiali, mobili o immobili, e i beni immateriali (come i brevetti, i marchi, etc) che costituiscono e fanno parte dell’azienda, ma gli studiosi del diritto commerciale e la giurisprudenza, nel tempo, hanno ritenuto che l’espressione “beni” contenuta nella nozione di azienda rientrassero anche i rapporti giuridici contrattuali e i crediti che l’imprenditore acquista nell’esercizio dell’impresa (in sè i rapporti contrattuali e i crediti non sono beni).

La definizione della fattispecie di azienda è funzionale all’applicazione della disciplina della sua circolazione, la quale è finalizzata a non disperdere il valore dell’organizzazione dei fattori produttivi in caso di circolazione.


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