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Chiunque abbia deciso di avviare una propria impresa in Italia, avrà sicuramente svolto un esame scrupoloso dei vari tipi di società presenti nel nostro ordinamento, società di persone o di capitale, relativo a quali possono essere prese in considerazione nel proprio caso.

Tuttavia l’esito di questo tipo di scelta non è per niente scontato, tanto che spesso viene richiesto l’aiuto di consulenti e professionisti specializzati per ovviare al problema.

Nel caso in cui, fra le tante forme societarie, l’indecisione sia relativa alla possibilità di aprire una s.r.l. Unipersonale oppure una ditta individuale, i fattori da considerare per comprendere cosa sia meglio nel caso specifico del dato imprenditore sono molteplici.

Ad ogni modo, prima di analizzare la convenienza fra l’apertura di una srl unipersonale o di una ditta individuale, sarà meglio fornire alcune definizioni e nozioni di base relative alle due tipologie di società.

Cos’è l’impresa individuale?

Per impresa individuale, intendiamo quel business nella quale l’attività imprenditoriale (si veda l’articolo 2082 del codice civile italiano) è compiuta da un soggetto unico, quindi persona fisica, nonché titolare dell’impresa stessa, il quale possa servirsi dell’assistenza di altri collaboratori, che possono essere sia familiari che dipendenti.

Questa tipologia di società si caratterizza dunque per l’esistenza di un unico responsabile titolare riguardante l’amministrazione; rientra nell’arco delle imprese di persone, e per la sua costituzione non è richiesto l’atto pubblico ma la presentazione della comunicazione unica presso il registro delle imprese, per modalità telematica.

Mediante la stessa comunicazione unica sarà possibile procedere al conferimento di una Partita IVA, all’assolvimento degli adempimenti INPS finalizzati alla previdenza e di quelli INAIL (assicurativi), all’iscrizione all’interno del registro delle imprese (o, in alcuni casi, anche dell’albo delle imprese artigiane), alla segnalazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) verso lo sportello SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

Solitamente viene consigliata l’intermediazione o la consulenza di un commercialista o di un’associazione di categoria; tuttavia è possibile procedere anche autonomamente alla creazione di un’impresa individuale.

Definizone di srl e di srl unipersonale

La s.r.l. unipersonale, ovvero la “società a responsabilità limitata unipersonale” è una società realizzata mediante atto unilaterale rispetto ad un unico soggetto, che può essere persona fisica o persona giuridica, a cui vengono applicate la maggioranza delle normative concernenti la normale S.r.l. (società a responsabilità limitata) condotta da più soggetti.

Più genericamente parlando, la disciplina della s.r.l. viene trattata all’interno degli articoli del codice civile che vanno dal 2462 al 2483. La società a responsabilità limitata fa parte delle società di capitali ed è caratterizzata dalla possibilità per i soci di essere responsabili per le obbligazioni sociali solo col patrimonio della società, determinando l’applicazione del principio di responsabilità limitata.

A differenza della società per azioni (S.p.A.), la srl non detiene quote di partecipazione di tipo azionario e le quote di partecipazione non possono costituire oggetto di offerta al pubblico; a differenza di altre società di capitali inoltre la srl presenta delle limitazioni riguardanti la possibilità di emettere obbligazioni.

Rispetto alla società per azioni, la srl ha certamente una maggiore flessibilità e una capacità relativa al suo funzionamento semplificata, perlomeno fino a determinate soglie relative alle sue dimensioni.

Generalmente a chi scelga questa forma di impresa è consigliata la consulenza di un commercialista o di un professionista, mentre le prerogative richieste riguardano perlopiù:

  • La costruzione e la stipulazione di un relativo contratto;
  • La messa in opera di un atto pubblico;
  • L’adeguato versamento e l’adeguata disposizione del capitale sociale secondo la normativa di legge;
  • L’iscrizione da effettuare presso il registro delle imprese (nell’arco di 20 giorni).

Conviene più aprire una srl unipersonale o una “ditta individuale”?

Le variabili da considerare nell’attuale contesto economico-giuridico, che permettano al neo-imprenditore di confrontare il costo e la convenienza relativa al suo caso riguardante l’apertura di una società a responsabilità limitata unipersonale o l’apertura di una ditta individuale, sono numerose e possono variare a seconda dell’uscita di nuove leggi, opportunità e regimi fiscali da parte dello Stato e dell’ambiente esterno.

Essendo la ditta individuale caratterizzata da una struttura più leggera rispetto alla s.r.l. unipersonale, sarebbe da considerare prioritario l’ammontare di prestiti concessi da terzi verso la società e la nostra possibilità di accedere al credito; sarebbe importante pensare anche alle prospettive di ritorno di investimento e alla concreta possibilità di non riuscire a ripagare il debito, possibilità a cui il diritto fallimentare differenzia le responsabilità a seconda del tipo di società.

Solitamente il costo di gestione di una società individuale è minore rispetto a quelli previsti per le società a responsabilità limitata unipersonale, rendendo più leggero l’avviamento.
Le registrazioni effettuate dalle ditte individuali infatti sono minori e pertanto presentano un minore costo contabile; oltre al minore numero di registrazioni ad aumentare il costo della srl relativo alla sua amministrazione sono le varie richieste facenti capo alla legge tipiche delle società di capitali.

Va sottolineato infine che l’insieme di effettive possibilità a seconda del caso anche della durata temporale nella quale la nostra s.r.l. unipersonale o la nostra ditta individuale dovrà operare: in caso di s.r.l. unipersonale infatti potrebbe essere meno agevole sia il procedimento relativo all’apertura che alla chiusura, mentre nel caso della ditta individuale le tempistiche temporali nelle quali vengono svolte le medesime operazioni sono ristrette a pochi giorni, favorendo una maggiore dinamicità.

Quando si desidera avviare una srl ordinaria si deve considerare che viene in essere l’esigenza di un capitale sociale minimo, pari a 10.000 euro; mentre aprendo una ditta individuale questo requisito non esiste.
Il capitale sociale deve rimanere tale a garanzia dei creditori dell’impresa, pertanto non può essere in alcun modo impiegato o distribuito ai soci (almeno per quanto riguarda il minimo di 10.000 euro) costituendo un ostacolo di liquidità. A questo proposito, tuttavia, è stata varata la società a responsabilità limitata semplificata (per approfondimenti e definizioni il rimando è l’articolo 2463-bis del Codice Civile e il decreto legge del 24 gennaio 2012 n° 1), che si caratterizza per un capitale sociale minimo pari a 1€ e capitale sociale massimo pari a 9.999 €.

Nel caso di s.r.l. Pluripersonale il capitale sociale va versato per il 25% secondo quanto richiesto dall’articolo 2463 del codice civile, mentre nel caso di s.r.l.s. è necessario versare integralmente il capitale.
In entrambe i casi, le società srl ed srls dovranno essere tenute a rispettare gli obblighi di pubblicità; nel caso in cui non siano rispettati i termini di legge per il versamento di capitale e per gli obblighi di pubblicità, viene meno la limitazione di responsabilità dei soci (e nel caso della srl unipersonale dell’unico socio).

Approfondimenti consigliati relativi a questo ambito sono la visione dei passaggi necessari riguardanti come costituire una srl semplificata, la lettura dell’articolo 2462 del codice civile, utile per rendere al meglio il quadro della società srls, e possibilmente anche la lettura degli articoli 2470 e 2250 del codice civile; infine per la conoscenza completa dell’argomento è possibile dare un’occhiata alla relativa parte del decreto ministeriale in merito alla srls, uscito nella gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012.

I lati negativi della costituzione di una società con capitale sociale basso riguardano la minore affidabilità agli occhi dei creditori, che avranno meno garanzie relative a eventuali prestiti; questo fattore non sarebbe però da considerare nel caso in cui si pensi limitatamente a una società che non necessiti di prestiti di capitale da terzi, come nel caso di società dove il maggiore valore sia dato dai dipendenti, o di mezzi o strutture costose (si pensi alle piccole società relative alla creazione di software o a professionisti e consulenti o freelance).

Parlando in maniera generale dunque, si potrebbe dire che sia più semplice ricevere un finanziamento con una società a responsabilità limitata classica.

Sarebbe ad ogni modo possibile, con la srls, ottenere ugualmente l’autonomia patrimoniale perfetta, e quindi la possibilità per la società di fallire senza intaccare il patrimonio sociale dei soci (o del socio), cosa invece non presente nella ditta individuale (in quanto facente parte delle società di persone); questo tuttavia non è sempre un ottimo motivo per scartare l’apertura di una ditta individuale in quanto prima ci sarebbe da analizzare anche la possibilità di usufruire di assicurazioni, che coprano eventuali danni da rimborsare ai clienti, all’interno della società di persone, non avendo quindi l’autonomia patrimoniale perfetta ma avendo comunque così una sorta di “scudo” contro incombenze negative di questa tipologia.

Normalmente il costo per l’apertura di una srl ordinaria va dai 2000/2500 ai 3000 euro; nella srls invece il notaio non percepisce compenso ma avremo comunque, anche se particolarmente minori rispetto ai precedenti, dei costi relativi alla burocrazia di circa 500/900 euro.
Chiaramente questi sono costi indicativi in quanto potrebbero variare a seconda delle novità e dei professionisti a cui ci si rivolge per l’apertura della srl o della srls.

Altre soluzoni oltre alla srl unipersonale e alla ditta individuale

In caso ci si prospetti un investimento massiccio e un ingente volume di capitali e attività, è possibile considerare anche la creazione di una società per azioni unipersonale, il cui capitale minimo è stato abbassato a 50.000 €.
La struttura di questa società, tuttavia, è molto macchinosa e ponderata per confrontarsi con numerose attività e logiche tipiche dei una società di grandi dimensioni; pertanto è considerabile tenerla nel proprio portafoglio di possibilità solo se appunto, ci si riferisce a imminenti imprese dedite a operazioni e strutture tipicamente dal carattere ingente.

Alcuni aspetti che potrebbe essere interessante approfondire per rendere rapidamente l’idea, senza tuttavia trattare la struttura, il meccanismo assembleare e tributario, sono riportati in seguito.

Nella disciplina giuridica attuale è stata consentita, a differenza di quanto avveniva in passato, la creazione di una società per azioni unipersonale (precisamente per mezzo del decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6), della quale, secondo l’attuale ottemperanza giuridica, vanno sottolineati alcuni aspetti:

  • Per atto unilaterale, emesso da unico socio fondatore;
  • La possibilità di rispondere alle obbligazioni societarie per mezzo del solo patrimonio societario, lasciando quindi intatto il patrimonio del socio (eccetto alcuni casi particolari).

Rimane importante considerare che qualsiasi operazione sia stata effettuata dal socio fondatore e dalle persone giuridiche o fisiche coattive nella concatenazione di atti relativa, la responsabilità sarà in solido delle parti (questo quindi per le attività che vengano effettuate precedentemente all’iscrizione nel registro delle imprese della società).

Sarà possibile dunque godere della limitazione della responsabilità per il socio unico anche per la S.p.a. unipersonale, tuttavia bisognerà attendere che la società sia effettivamente iscritta al registro delle imprese.

Come detto, la società per azioni unipersonale è considerabile solo per grandi operazioni e volumi: difatti, se sono da versare all’atto dell’iscrizione nel registro già il 25% dei conferimenti del capitale sociale per le S.p.a. pluripersonali, per le S.p.a. Unipersonali i conferimenti riguardano tutto il capitale sociale.
Se viene meno il conferimento integrale contigua all’iscrizione al registro delle imprese, la responsabilità del socio unico sarà illimitata, anche se di carattere sussidiario, così come nel caso della mancata osservanza della pubblicità legale.


Approfondimenti consigliati:

C’è differenza tra “ditta” e “ditta individuale”?

Anche se nella lingua parlata spesso viene usata in affinità, la semplice “ditta” non è, giuridicamente parlando, l’impresa individuale. Per comprendere meglio questo aspetto viene consigliata la lettura degli articoli 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568 del codice civile. Nell’articolo 2563 del codice civile viene specificato come la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore; la ditta sarebbe pertanto da intendere unicamente come il nome commerciale dell’impresa.

La “ditta individuale” invece corrisponderebbe alla persona fisica del titolare dell’impresa, determinando così la mancanza della costruzione di un soggetto giuridico autonomo; in questo senso, all’interno di questo confronto tra ditta individuale e società srl unipersonale, intendiamo la ditta individuale in qualità di impresa individuale.


Quanto riportato all’interno dell’articolo vuole essere uno schema riassuntivo che aiuti a introdurre meglio i punti di confronto fra srl e ditta individuale, e come tale può contenere degli errori (non voluti) relativi a un mancato aggiornamento del contenuto rispetto alla data di pubblicazione o una svista dell’autore, ma non può e non deve essere in alcun modo inteso come adatto a sostituire il parere di un professionista certificato o di un ente governativo di riferimento, che invece invitiamo caldamente a contattare in caso si stia valutando l’apertura di una ditta individuale, di una srl unipersonale o di una ditta.