All’interno dell’articolo 39 della costituzione italiana è riportato il principio della libertà sindacale:
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, in delegazione unitaria, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Una seconda fonte autonoma riguardante la libertà sindacale, al di là della costituzione e delle leggi ordinarie, riguarda la fonte negoziale dell’ordinamento sindacale.
I contratti collettivi nazionali sono infatti degli accordi che vengono stipulati a livello nazionale, da parte di sindacati e lavoratori assieme a organizzazioni riconosciute di datori di lavoro.
I contratti collettivi nazionali sono un tipo di contratto atipico in quanto manca ancora una legge che possa specificatamente attuare l’articolo 39 della costituzione.
I soggetti collettivi all’interno di questi contratti si occupano di predeterminare la disciplina dei rapporti individuali e della regolamentazione di alcuni dei tratti dei loro rapporti reciproci.
Nonstante il contratto collettivo venga realizzato mediante una contrattazione svolta da soggetti di più parti questo viene applicato al singolo lavoratore e al singolo datore: verranno quindi determinate delle clausole di tipo normativo e di tipo generale che dovranno essere seguite e mantenute dal contratto individuale.
- Per mezzo di quale efficacia viene a operare la disciplina collettiva fra le parti dei contratti collettivi?
- In che maniera viene in essere l’insieme dei vincoli legati all’autonomia negoziale?
- Che tipo di rapporto è presente fra contratto individuale e contratto collettivo?
Il rapporto fra contratto individuale e contratto collettivo è in realtà mosso dal principio di inderogabilità in pejus di natura reale o normativa.
Nel caso in cui le parti, all’interno del contratto individuale, avessero stipulato un trattamento di tipo economico o di tipo normativo risultante per il lavoratore, in confronto al contratto collettivo di riferimento, gli accordi stipulati dal precedente contratto individuale non vedrebbero applicazione ma piuttosto verrebbero sostituiti, in maniera automatica, dalle clausole del contratto collettivo.
In questo modo, tramite il principio di inderogabilità in pejus, appena citato,viene stabilita con autorità l’invalidità degli atti tramite i quali il prestatore disponga dell’insieme dei propri diritti, che siano stati riconosciuti dagli accordi collettivi di riferimento, quando queste siano di forma peggiorativa.
Il contratto individuale pertanto potrà avere solo una funzione migliorativa rispetto al contratto collettivo nazionale, o verrà sostituito nelle sue clausole, verso le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Tuttavia, è bene tenere presente che il contratto collettivo nazionale di riferimento successivo al precedente possa invece prevedere condizioni peggiorative; in questa maniera è il criterio della successione temporale a risolvere l’insieme delle problematiche di gerarchia.
Sarebbe bene infine tenere presente la differenza tra contrattazione collettiva e contratto collettivo.
La contrattazione collettiva è un processo tramite il quale vengono costruite regole normative;
Il contratto collettivo è invece uno strumento tale per cui vengano definite, in maniera bilaterale, l’insieme delle condizioni di natura economico-normativa riguardanti i rapporti di lavoro.
Quali sindacati possono stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro?
- Organizzazioni di tipo orizzontale
- Oranizzazioni verticali di sindacato
- Sindacalismo di mestiere
- Sindacalismo di industria
Esempi di operatori che possano stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro sono: la CGIL, la UIL, la CISL, le federazioni nazionali di categoria.
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