Partiamo dalla disciplina delle pubblicità legali, ossia dello strumento già previsto dal codice civile con il quale il legislatore ha il peso di individuare e confezionare uno strumento grazie al quale il resto del mondo possa avere notizie delle imprese.
Il registro delle imprese è uno strumento utile per chiunque possa avere notizie e informazioni riguardanti un imprenditore e le attività da lui svolte.
Nel nostro paese sono più di vent’anni che il registro delle imprese esiste; lo scopo di questo registro è fare sì che questi atti possano essere percepibili anche da terzi.
Come è orgnizzato questo strumento?
Il registro è tenuto presso le camere di commercio; la dimensione è provinciale. Per ogni città vi è un ufficio delle imprese con presente anche un giudice delle imprese.
Il registro delle imprese è istituito e tenuto con modalità informatiche al quale si accede tramite modalità telematiche da remoto; l’iscrizione nel registro delle imprese è un obbligo.
Esiste un obbligo disattendendo il quale i soggetti obbligati al registro delle imprese pagano una sanzione pecuniaria.
L’iscrizione può avvenire tramite domanda o ufficio.
Articolo 2189: modalità di iscrizione; ci può essere anche la registrazione di ufficio purchè sia richiesta entro il termine. L’iscrizione solitamente però avviene tramite domanda dell’interessato e anche la cancellazione solitamente avviene tramite domanda.
Per capire come è strutturato il registro delle imprese bisogna ricorrere all’articolo 7 del dpr n°581 1995 il quale ci dice chi deve iscriversi nel registro delle imprese.
Il registro delle imprese è articolato in una sezione ordinaria e in una pluralità di sezioni “speciali” tali perchè diversmaente da quelle ordinarie sono state previste per l’iscrizione di soggetti diversi in quanto essa produce effetti differenti a seconda del soggetto.
Gli imprenditori commerciali individuali non piccoli si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Si tratta delle società riconducibili a tutti i modelli commerciali per cui la forma prevale.
Una società francese che ha in Italia la sede amministrativa deve iscriversi nel registro delle imprese italiane.
Sezioni speciali del registro delle imprese:
- Imprenditori agricoli
- Piccoli imprenditori
- Imprenditori artigianali
- Sezione nella quale si iscrivono le società di professionisti, fra cui quelle tra avvocati
- Società appartenenti al gruppo dell’articolo 2497
- Imprese sociali (per le cui è esclusa la ripartizione degli utili tra i membri dell’impresa)
Start-up innovative
Vi è poi l’articolo 2250 del codice civile che dice che le nostre società di capitali hanno la facoltà di pubblicare nella sezione speciale anche in lingua inglese.
L’atto costitutivo della società deve essere iscritto nel registro delle imprese così come sempre lì devono essere iscritte tutte le modificazioni di rappresentanza.
La legge ci dice quali fatti e atti relativi ai soggetti obbligati a iscriversi al registro delle imprese devono essere soggette a pubblicità.
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge impone l’iscrizione non può essere considerata.
Se un atto non è stato iscritto al registro delle imprese qualunque terzo può dire “non lo sapevo” ma il soggetto obbligato può in concreto dimostrare che il terzo era a conoscenza del fatto.
La legge pone una presunzione relativa di non conoscenza, ossia che il legislatore ritiene che il terzo non sia a conoscenza di quello che nel registro delle imprese non c’è.
Quando parliamo di efficacia dichiarativa parliamo in termini di opponibilità. Se un atto è iscritto al registro delle imprese è opponibile ai terzi. Se non è iscritto NON è opponibile.
Supponiamo che un imprenditore nomini un direttore generale.
Una società per azioni senza l’iscrizione nel registro in 90 giorni non esiste.