Diritto commerciale appunti

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III del codice civile.

Il legislatore pone una linea di confine tra società e comunione di impresa o azienda.

Il confine è rappresentato dal diverso rapporto dei soci e dei comproprietari rispetto ai beni costituenti il patrimonio sociale e i beni oggetto di comunione.

Il problema si pone quando oggetto di comproprietà è un complesso di beni organizzati per l’esercizio di impresa, la qualificazione del rapporto tra i comproprietari dipende dal loro comportamento rispetto al complesso di beni che costituiscono l’azienda.

Si ha società quando i comproprietari, con i beni produttivi comuni, esercitano attività di impresa (o ne continuano l’utilizzo). Essi  traggono quindi dal complesso dei beni, un’utilità d’uso. Anche in assenza di un apposito contratto, si ritiene che tra essi sorga un rapporto societario, la così detta società di fatto, in quanto ciò che rileva è l’effettivo comportamento dei comproprietari. Un rapporto diverso da quello societario è qualificabile nel caso si rilevi l’assenza di uno dei caratteri fondamentali del rapporto societario (es il rapporto di associazione in partecipazione).

Si ha comunione quando i comproprietari godono in via indiretta del complesso dei beni, ovvero traggono da questo un’utilità di scambio (ad esempio se l’azienda viene data in affitto), in questo caso non c’è esercizio di attività imprenditoriali in quanto i comproprietari non traggono dai beni alcuna utilità d’uso, quindi il loro rapporto è disciplinato dalle regole relative alla comunione.

Il criterio distintivo è quello dell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa.

La distinzione delle due fattispecie è funzionale all’applicazione di differenti discipline.

La disciplina delle società definisce poteri e responsabilità al fine di tutelare la dinamica degli affari e gli interessi dei terzi che vengono a contatto con l’impresa. La disciplina della comunione è invece finalizzata alla definizione e conservazione dei diritti proprietari.

Ad esempio, nella comunione, i beni oggetto di comunione possono essere pignorati da qualunque creditore di uno dei comproprietari (nei limiti della quota posseduta), mentre in qualunque tipo di società, i beni sociali sono riservati al soddisfacimento dei creditori sociali, e nessun creditore personale del socio può procedere ad azioni esecutive su essi.

Le fattispecie tipiche della comunione di azienda sono l’impresa coniugale e la così detta società immobiliare di comodo.