Diritto commerciale appunti

Le obbligazioni sono strumenti finanziari attraverso cui la S.p.A. realizza un’operazione di finanziamento. Quindi sottesa all’emissione di strumenti finanziari è un operazione di prestito, attraverso cui la società raccoglie capitali a titolo di capitale di debito, e si impegna ad effettuarne il rimborso a scadenza ed a remunerare il capitale per la durata del prestito.

Le obbligazioni sono quindi titoli di debito, che esprimono un’operazione di finanziamento di gruppo e organizzato.

Di gruppo perché a fronte dell’emissione delle obbligazioni c’è un operazione economicamente unitaria di prestito.

L’entità complessiva del prestito, che la società desidera ottenere rivolgendosi al mercato del capitale di debito, è frazionata in un certo numero di obbligazioni emesse.

Ciascuna obbligazione rappresenta quindi una frazione dell’ammontare complessivo del prestito.

Ciascuna obbligazione è quindi una unità di misura del prestito, ed è uguale per entità e contenuto di diritti e prerogative alle altre emesse nell’ambito della stessa operazione.

Ciascuna obbligazione è indivisibile, ha valore, è autonoma e standardizzata.

Organizzato perché esiste un’organizzazione degli obbligazionisti, prevista dal legislatore, i quali si riuniscono in assemblea speciale, ed hanno un rappresentante comune.

Definizione di “regolamento prestito obbligazionario”

La società, emettendo il prestito obbligazionario, si impegna nei confronti dell’obbligazionsita a rimborsare il prestito a scadenza e a remunerarlo, ovvero a corrispondere interessi periodici.

L’obbligazionista è quindi un creditore della società, ed in capo a lui vi è un diritto alla percezione degli interessi periodici e all’ottenimento del rimborso del finanziamento a scadenza.

Questo contenuto di base può essere però variamente modulato attraverso l’autonomia contrattuale. Il contratto sotteso all’emissione del prestito, attraverso cui si definiscono le condizioni alle quali le obbligazioni soono emesse, è il “regolamento del prestito obbligazionario”. Il regolamento quindi può modulare diversamente rispetto al modello di base il contenuto di diritti prerogative rappresentato dalle obbligazioni.

Articolo 2411 del Codice Civile: diritto degli obbligazionisti

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.

L’obbligazionista potrebbe quindi essere un creditore subordinato. Il regolamento del prestito potrebbe riportare una clausola che preveda che, in caso di liquidazione della società, gli obbligazionisti siano rimborsati soltanto dopo che tutti gli altri creditori sono soddisfatti. In questo caso gli obbligazionisti sopportano un rischio superiore che il patrimonio sociale non sia sufficiente a rimborsarli. Questo rischio è bilanciato dalle condizioni del prestito, che presenteranno un tasso di interesse più elevato.

Il legislatore inoltre prende in considerazione il diritto alla remunerazione periodica dell’obbligazionista; i tempi di corresponsione degli interessi e le entità di questi possono essere correlati a parametri oggettivi, anche relativi all’andamento della società stessa.

In questo caso si parla di OBBLIGAZIONI PARAMETRATE o INDICIZZATE (se correlate all’andamento di parametri oggettivi esterni) oppure partecipanti (se correlate all’andamento della società), in quanto avvicinano la posizione dell’obbligazionista alla scadenza (diritto che invece l’azione non comporta).

Si tratta comunque pur sempre di obbligazioni in quanto, sebbene la corresposione degli interessi possa essere correlata all’andamento economico della società, esse conservano in ogni caso il diritto al rimborso del capitale prestato alla scadenza (diritto che invece l’azione non comporta).

Definizione obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono obbligazioni caratterizzate dal fatto che anche il rimborso del capitale è correlato a parametri esterni. Generalmente il diritto al rimborso incorporato nell’obbligazione è di un importo non pari al capitale prestato, ma di un importo minimo inferiore al valore nominale, con uno spread correlato a parametri esterni.

La componente obbligazionaria garantisce il rimobrso del capitale a scadenza (per l’intero valore nominale) più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivata determina la variabilità del rendimento.

Gli interpreti ammettono che trattandosi comunque di titoli che incorporano un credito che l’obbligazionista ha nei confronti della società in ordine al rimborso del capitale, queste siano emittibili come obbligazioni vere e proprie.

Definizione obbligazioni indicizzate

Le obbligazioni indicizzate al fine di contenere gli effetti della svalutazione monetaria, adeguano il rendimento del titolo all’andamento del mercato finanziario, determinando il tasso d’interesse in funzione di indici di varia natura.

Altri tipi di obbligazioni

  • Le obbligazioni a premio, che attribuiscono il diritto di concorrere a dei premi che verranno sorteggiati fra la massa degli obbligazionisti.
  • Le obbligazioni partecipanti, che riconoscono ai possessori, oltre l’interesse fisso annuale, una remunerazione periodica commisurata agli utili di esercizio.
  • Le obbligazioni convertibili in azioni, che garantiscono ai titolari la facoltà di ottenere la conversione del titolo in azioni della stessa società o di altri enti collegati;
  • Le obbligazioni con warrant (o con diritto di opzione sulle azioni), mediante le quali l’obbligazionista, oltre a mantenere la sua posizione di creditore dell’ente; fruisce del diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altre società.
  • Le obbligazioni convertibili con procedimento indiretto sono obbligazioni convertibili emesse da una società o ente diverso dalla società le cui azioni sono destinate alla conversione.

Definizioni obbligazioni convertibili in azioni

Per prima cosa è necessario leggere l’articolo 2420 bis del codice civile.

Il primo passo è l’emissione di un prestito obbligazionario; contemporaneamente la società delibera anche un aumento di capitale a servizio della conversione del prestito, perché caratteristica fondamentale delle obbligazioni convertibili è la facoltà, riconosciuta agli obbligazionisti, di convertire le proprie obbligazioni in azioni. Il regolamento del prestito, deliberato dalla assemblea straordinaria, determina il periodo e la modalità della conversione (e il rapporto di conversione). Gli obbligazionisti che esercitano il diritto di conversione non devono effettuare conferimenti all’atto della conversione, perché il prezzo pagato dall’obbligazionista all’atto della sottoscrizione delle obbligazioni delle obbligazioni sarà imputato a capitale sociale.

Dal momento in cui le obbligazioni convertibili sono emesse, fino alla scadenza del periodo in cui il diritto di conversione è esercitabile, possono accadere diverse vicende che possono cambiare la posizione dell’obbligazionista. Il legislatore prende in considerazione alcune di queste vicende.

In questo caso il legislatore tutela l’obbligazionista, che è azionista in prospettiva futura, in quanto non possono essere effettuate modifiche allo statuto, concernenti riduzione del capitale sociale e ripartizione dell’utile, a meno che non si dia prima all’obbligazionista l’opportunità di esercitare il diritto di conversione. In questo modo egli potrà partecipare all’assemblea degli azionisti che delibera tali modificazioni ed esprimere il suo voto.

In caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o in caso di aumento di capitale sociale a titolo gratuito, il valore nominale delle azioni emesse si riduce o aumenta.

Definizione di obbligazione parziaria

L’obbligazione parziaria è un tipo di obbligazione dotata di più soggetti dove uno dei soggetti è il portatore di un diritto o di un obbligo parziale, che deve essere proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Spieghiamo meglio le obbligazioni parziarie spiegando che nel caso in cui vi siano più di un creditore ciascuno dei creditori ha diritto solamente a esigere dal debitore unicamente la sua parte. Nel caso in cui invece siano presenti più debitori ciascuno può essere obbligato solo alla restituzione della propria parte.

Definizione obbligazione solidale

L’obbligazione solidale è definibile come quell’obbligazione in cui vi siano una pluralità di soggetti in forza della quale ciascun creditore può di diritto richiedere la prestazione per l’intero, quindi ciascuno dei debitori dovrà compiere la prestazione interamente nella sua pienezza. Questo vuol dire che se ci sono due soggetti, ad esempio Mario e Matteo che devono in maniera solidale 1000 euro a Caio questi potrà di diritto chiedere a ciascuno la prestazione intera indifferentemente.

Definizione obbligazione divisibile

Le obbligazioni divisibili sono quelle obbligazioni tali per cui l’adempimento sia possibile in maniera parziale, quindi i vari creditori possono adempire all’obbligazione in questione per parti, diveramente da quanto accade invece per le obbligazioni indivisibili.

Definizione obbligazione indivisibile

Le obbligazioni si dicono indivisibili se la prestazione in questione ha ad oggetto qualche cosa o un fatto specifico che non è suscettibile di divisione a causa della sua natura o del modo in cui le due parti contraenti lo considerano. Le obbligazioni indivisibili vengono regolate dalle norme previste per le obbligazioni solidali (il creditore può chieder a qualsiasi dei debitori la prestazione per intero).

Definizione obbligazione cumulativa

L’obbligazione è cumulativa ogni volta che il debitore è obbligato a dover eseguire assieme due o un numero superiore di prestazioni, in questa maniera si puà dire che tale obbligazione abbia “contenuto multiplo” e che la lberazione del debitore possa avere luogo solo se tutte le prestazioni vengono eseguite (c’è la possibilità di eseguire l’obbligazione multipla separatamente ma ciascuna prestazione debe essere soddisfatta).

Definizione obbligazione alternativa

L’obbligazione alternativa è un obbligazione per la quale il debitore ha modo di liberarsi mettendo in atto una delle due prestazioni che vengono dedotte in obbligazione. Questo significa che può compiere solo una delle due obbligazioni ma non che possa soddisfare il creditore effettuando una parte di una e una dell’altra.

Limiti nell’emissione delle obbligazioni

La società può emettere complessivamente obbligazioni per somma non eccedente il doppio del patrimonio netto. Al compito del limite concorrono anche le garanzie prestate dalla società, anche estere. Il limite opera quindi anche per l’importo complessivo che la società può prestare come garanzia su prestiti obbligazionari di altre società. Questo limite è funzionale, dicono gli interpreti, a garantire una sorta di equilibrio tra mezzi propri della società e capitale a cui la società attinge a titolo di debito presso il mercato del risparmio, quindi anche funzionale alla tutela dei creditori sociali.

1) Le obbligazioni emesse in eccedenza non possono essere destinate al collocamento nel mercato del risparmio, ma devono essere destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (banche, società di assicurazione, Sicav, fondi pensione, etc..). Il legislatore si preoccupa inoltre della solvibilità della società nei confronti del risparmiatori. Infatti, se le obbligazioni emesse in eccedenza circolano sul mercato, dopo la sottoscrizione da parte di investitori professionali, gli investitori professionali rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

2) Possono essere emesse obbligazioni in eccedenza rispetto al limite imposto, solo se queste siano garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società.

3) Il limite è infine superabile se le obbligazioni in eccedenza sono destinate ad essere emesse e quotate nei mercati regolamentati.

Il contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione ;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.

Organizzazione degli obbligazionisti

Fattori dell’organizzazioni comune sono:

1) Assemblea degli obbligazionisti;

2) Rappresentante comune

L’assemblea degli obbligazionisti

L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci e i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza.

Una definizione completa, dal punto di vista giuridico, del rappresentante comune degli azionisti, è quella che si legge nell’articolo 2417 del codice civile.