Diritto commerciale appunti

Secondo l’articolo 2210 del codice civile riguardante i poteri dei commessi dell’imprenditore:

“I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.”

I commessi nel diritto commerciale sono delle figure inserite nell’organigramma aziendale, con ruolo esecutivo.

Il commesso però, nella posizione in cui si trova, è in contatto con la clientela dell’imprenditore, quindi, solo in relazione alla sue mansioni, anche il commesso ha il potere di compiere atti in nome dell’imprenditore.