Diritto commerciale appunti

– IMPRENDITORE AGRICOLO: Art. 2135 C.C.

Comma 1: definizione e attività essenziali
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”
Comma 2: caratteristiche delle attività essenziali
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”
Comma 3: attività connesse
“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

Attività agricole essenziali –
Le attività agricole essenziali consistono in: coltivazione del fondo (finalizzata all’ottenimento di un raccolto), selvicoltura (ovvero coltura del bosco, il solo sfruttamento non è considerato attività agricola), allevamento di animali (di qualunque specie, compresa l’itticoltura, allevamento significa che non è imprenditore agricolo chi commercia bestiame).
Non rilevano, ai fini della qualificazione dell’attività come agricola, le caratteristiche dell’apparato produttivo, è quindi imprenditore agricolo anche chi esercita queste attività, in qualunque forma (anche societaria), dotandosi di un apparato produttivo, attrezzature e macchine, nel loro complesso sofisticate (la coltivazione meccanizzata, l’utilizzo di prodotti chimici, etc. non rilevano della qualificazione dell’imprenditore agricolo).
Infatti il legislatore ha posto l’accento solo sul ciclo biologico, ovvero qualunque sia l’apparato produttivo e le tecnologie utilizzati l’attività è qualificata come agricola quando finalizzata alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere animale o vegetale. Il legislatore pone però il vincolo del potenziale collegamento delle attività al fondo, al bosco, alle acque dolci, salmastre o marine (“possono”), che non è quindi requisito essenziale, ma deve essere possibile. Ciò per evitare che vengano caratterizzate come agricole attività invece inerenti alla manipolazione genetica, e, più in generale, a cicli biologici artificiali, non naturali.
Il legislatore ha inoltre deciso di equiparare all’imprenditore agricolo anche chi esercita attività di pesca (d.lgs. 4/2012), sebbene il pescatore non rientri nella definizione codicistica.

Attività agricole per connessione
Sono attività che per loro natura costituiscono attività di impresa commerciale, ma cambiano natura, diventano quindi attività di impresa agricola, in quanto esiste una connessione con un’attività agricola essenziale.

Affinché tali attività non facciano acquisire all’imprenditore la qualifica di imprenditore commerciale, sono necessarie due connessioni:
Connessione soggettiva: attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, quindi che già esercita attività agricole essenziali;
Connessione oggettiva: l’oggetto di queste attività deve consistere prevalentemente nel prodotto ottenuto dall’attività agricola essenziale già esercitata (prevalenza dell’attività essenziale su quella connessa); le attività connesse possono consistere anche nella fornitura di beni e servizi, purché utilizzino prevalentemente le attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola essenziale esercitata (prevalenza delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività essenziale).
Anche l’agriturismo è considerata attività agricola per connessione.

D.lgs. 228/2001
Art 1: ha riscritto l’art.2135;
Art.2: sancisce che le cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art 2135 C.C., prevalentemente prodotti dei soci o quando forniscono, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Nel primo caso manca la connessione soggettiva, in quanto le attività connesse sono svolte dalla cooperativa, che è un soggetto giuridicamente distinto dai soci imprenditori agricoli. Il legislatore ha quindi deciso che, pur in mancanza della connessione soggettiva, questi soggetti sono comunque considerati imprenditori agricoli.

* Relatività della fattispecie alla disciplina: in altri settori dell’ordinamento si possono avere altre definizioni di imprenditore agricolo, infatti la legislazione agraria, o quella tributaria, definiscono in modo differente la fattispecie.
* L’impresa agricola può essere esercitata anche in forma collettiva (non solo in forma di cooperativa), quindi anche come società di capitali. Le società di capitali agricole, quindi, non sono soggette allo statuto dell’imprenditore commerciale (non falliscono).