Diritto commerciale appunti

Iniziamo col parlare delle assemblee speciali citando l’articolo 2376 del codice civile:

“Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.”

Quindi anche per i possessori di strumenti finanziari partecipativi è prevista un’assemblea speciale.

Il legislatore rimette all’autonomia statuaria la concreta definizione delle caratteristiche, le prerogative e i diritti contenuti negli strumenti finanziari partecipativi. All’interprete spetta il compito di individuare i fondamentali tratti distintivi degli strumenti finanziari partecipativi rispetto, ad un lato, alle azioni, e dall’altro, alle obbligazioni ed agli altri strumenti finanziari di cui all’articolo 2411 del codice civile.

La parimetrazione della fattispecie degli strumenti finanziari “partecipativi” è funzionale all’individuazione dell’ambito di operatività della disciplina, in particolare, dell’articolo 2351, comma 5 (diritto di voto per particolari argomenti e nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco)).