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La disciplina antitrust o monopolistica (tutela degli interessi dei consumatori) – diritto commerciale

L’ordine di idee da cui il legislatore muove è diverso, egli infatti non si preoccupa degli interessi dei competitori economici, ma dei consumatori (anche se nella disciplina si parla solo di mercato efficiente)
Il modello ideale di mercato è quello della concorrenza perfetta, dove nessun imprenditore può influenzare il prezzo di un bene (gli operatori economici sono price-taker, il prezzo si forma dall’incontro tra domanda e offerta), e non ci sono barriere all’ingresso.
Questo modello, per gli economisti, rappresenta il più alto livello di efficienza del mercato, in quanto determina una diminuzione dei costi di produzione, di distribuzione, un aumento del progresso tecnologico e, di conseguenza, un contenimento dei prezzi.
Nella realtà, nella maggior parte dei settori merceologici di massa, gli operatori economici in un settore sono in numero limitato, si configura una situazione di oligopolio.

Inoltre si verificano processi di accrescimento dimensionale mediante operazioni di concentrazione.
C’è quindi una naturale riduzione del numero di operatori economici, un naturale accrescimento dimensionale e si verificano anche vicende di concentrazione in cui più operatori economici, che da soli non sono in grado di sopravvivere,, si fondono. Il risultato di questi meccanismi è l’alterazione della competizione economica, a volte sono gli stessi operatori concorrenti che tendono la limitare la competizione economica, accordandosi tra loro per la spartizione dei mercati di sbocco, per predeterminazione dei prezzi, etc.
I processi di concentrazione (riduzione del numero degli operatori economici concorrenti) e le pratiche di limitazione della concorrenza sono trattate dal legislatore con disfavore, perchè vengono meno quei vantaggi di efficienza complessiva del sistema apportati dalla libera concorrenza, si riduce infatti l’efficienza di costo e nella distribuzione , si riduce il progresso tecnologico e rimane alto il livello dei prezzi, influendo negativamente sui consumatori.
Questo disfavore del legislatore non è cieco, il legislatore infatti si rende conto che nelle operazioni di concentrazione anche talune intese restrittive della concorrenza possono avere effetti positivi per il sistema economico (es il progresso tecnologico, a certi livelli, è possibile solo per imprese medio-grandi. Inoltre ci sono settori e periodi in cui un accordo restrittivo della concorrenza può consentire agli operatori di sopravvivere, mentre in mancanza potrebbero esserci catene di dissesti economici con conseguenze negative sul sistema economico complessivo).

Le fonti normative anti-trust si trovano su due livelli::
– sul piano comunitario: trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) che è il risultato del trattato di Lisbona (art. 101-divieto di intese restrittive della concorrenza, art.102-divieto di abuso di posizione dominante);
Regolamento 139/2004 che disciplina le operazioni di concentrazione tra le imprese.

– sul piano nazionale: L.287/1990, c.d. legge antitrust (Titolo 1: norme sulle imprese restrittive della concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione; Titolo 2: disciplina l’autorità garante della concorrenza e del mercato, le relative regole, caratteri, compiti/doveri e poteri).

* Tra i compiti dell’AGCM rientra quello introdotto dal 2009 che consiste nell’effettuare ogni anno una segnalazione a governo e parlamento, sulla base della quale governo e parlamento hanno l’obbligo di varare la legge annuale per il mercato e la concorrenza, finalizzata a rendere più efficiente la concorrenza a livello nazionale.

Le regole comunitarie e nazionali sono pressochè identiche, cambiano i procedimenti e le autorità di vigilanza.
Quando le operazioni oggetto di disciplina sono di dimensioni comunitarie (coinvolgono imprese in più stati europei), le imprese sono soggette alla vigilanza comunitaria, altrimenti alla vigilanza nazionale. Il criterio è quindi la dimensione geografica dell’impato dell’azione sottoposta alla vigente disciplina.