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Secondo quanto riportato dall’articolo 2285 del codice civile:

“Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi.”

Il socio, di propria iniziativa, scioglie il vincolo sociale.

Le cause legali che giiustificano il recesso del socio, ovvero che pongono in capo al socio il diritto di recesso, sono collegate alla durata della società (a tempo indeterminato, per la durata della vita residua di un socio, e aggiungono gli interpreti, per un tempo determinato eccessivamente lungo), o qualora ricorra una giusta causa.

La giusta causa nel recesso del socio nelle società di persone

Il legislatore tace su quali siano le fattispecie rientranti nella definizione di giusta causa. Gli interpreti rinvengono la ricorrenza di una giusta causa qualora venga incrinato il rapporto fiduciario tra i soci. Si tratterò di verificare nella casistica giurisprudenziale quali casi configurano una giusta causa.

“La giusta causa si ritiene ricorra quando risulti gravemente incrinata la natura fiduciaria di rapporto tra i soci per trascuratezza o inefficienza di gestione, o peggio, per violazione da parte degli stessi soci di obblighi contrattuali o di elementari doveri di fedeltà lealtà e correttezza”.

Gli interpreti ritengono inoltre che ricorra una giusta causa anche per gravi motivi personali e familiari.

Qualora il recesso del socio non sia accettato dagli altri soci, specialmente per giusta causa, il socio agisce per far valere il proprio diritto di recesso. Ulteriori cause di recesso possono essere previste nel contratto sociale. Gli interpreti ritengono però necessario che le cause vengano adeguatamente specificate. È quindi esclusa la validità della clausola per cui il socio può recedere liberamente in quanto il recesso è una vicenda vista con sfavore dal legislatore. Il recesso infatti comporta l’obbligo in capo alla società di monetizzare e liquidare il valore della partecipazione del socio, provocando la diminuzione del patrimonio sociale, che generalmente invece è soggetto al vincolo di destinazione all’esercizio dell’attività sociale.

Preavviso per il recesso del socio dalla società di persone

Se il recesso avviene a causa della durata del contratto sociale, il socio deve dare preavviso di almeno tre mesi. Gli effetti del recesso si sostanziano quindi dopo tre mesi. Per gli altri casi (giusta causa e altre previsioni statuarie), invece, il legislatore tace riguardo al preavviso. Si ritiene che una volta che il recesso sia stato comunicato agli amministratori, produca effetti immediatamente.