Diritto commerciale appunti

L’articolo 2209 del codice civile si riferisce ai procuratori:

“Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.”

Anche il procuratore è una figura inserita nell’organigramma aziendale attraverso un rapporto continuativo, in base al quale ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (potere di rappresentanza), pur non essendovi preposto, quindi atti relativi al particolare segmento di impresa che lo riguarda.

Il procuratore è collocato ad un livello inferiore rispetto a quello dell’institore (tra il procuratore e l’imprenditore c’è l’institore, il procuratore non risponde in maniera diretta all’imprenditore).

In relazione alla posizione ricoperta e ai poteri gestori di cui egli dispone, egli è investito anche dei poteri di rappresentanza (quando ampio è il potere di gestione, altrettanto ampio è il potere di rappresentanza).