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Per rispondere a questa domanda vediamo  l’articolo 2341-ter del codice civile sulla pubblicità dei patti parasociali (SpA aperte con azioni non quotate)

“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377”.

La regola appena citata viene impiegata all’interno delle società per azioni (spa) del tipo aperto e quindi non viene applicata per la società per azioni del tipo chiuso.

Pertanto dobbiamo ricordarci che quando all’interno di SPA aperte, quindi con azionariato diffuso, vengono stipulati dei patti sociali, questi devono essere necessariamente comunicati alla spa nonché dichiarati quando venga aperta ciascuna assemblea.

Per essere precisi, la dichiarazione del patto sociale deve essere dichiarata durante l’assemblea e quindi messa a verbale, ovvero all’interno di un documento che sarà poi inserito in deposito all’interno del registro delle imprese; pertanto potremmo dire che i patti parasociali vengono riportati anche all’interno del registro suddetto.

Obbligando i patti sociali a questa forma di pubblicità è possibile rendere più chiara e lampante al mercato l’esistenza dei patti sociali.

Quando tuttavia il patto sociale venga tenuto segreto coloro che hanno stipultato il patto con le loro azioni azioni non hanno la possibilità di votare, pena la possibile impugnazione del voto stesso e delle conseguenti deliberazioni assunte con voto delle stesse azioni determinante.


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