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La disciplina dei patti parasociali nella Spa è rinvenibile negli articoli 2341-bis e 2341-ter, inseriti nel corpus normativo della costituzione della società per azioni. Questo perché si tratta di accordi che intervengono tra i soci di società per azioni, aventi ad oggetti comportamenti inerenti alla loro partecipazione sociale, inerenti alla loro qualità di soci.

Questi comportamenti risultano, derivano, dall’atto costitutivo, in quanto inerenti alla qualità di socio. I patti parasociali si occupano quindi di qualcosa che origina dall’atto costitutivo, regolando questi comportamenti al di fuori dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Tutto ciò che risulta dall’atto costitutivo della SpA ha una rilevanza così detta “reale”, ovvero che si suole affermare che, poiché l’atto costitutivo della SpA è un atto negoziale a contenuto organizzativo, questa organizzazione rileva non solo tra i soci, ma anche nei confronti dei terzi, Quindi quanto risulta da questo documento produce effetti, è opponibile, non solo nei confronti della società stessa e dei soci, ma anche dei terzi.

Quanto invece è contenuto in un patto parasociale, produce effetti soltanto tra i soci che lo hanno stipulato. Il patto parasociale altro non è che un contratto, e la legge afferma che un contratto ha forza di legge soltanto tra le parti, quindi l’adempimento al patto produce le sue conseguenze solo sul piano del rapporto tra gli stipulanti.

La disciplina contenuta nel codice civile riguardante i patti parasociali è stata introdotta con la riforma del diritto societario nel 2003, ed è applicabile alla socità per azioni chiuse e a quelle aperte con azioni non quotate. Per le società per azioni con azioni quotate si rinviene una disciplina apposita nel testo unico della finanza. Il legislatore si occupa di patti parasociali, solo con riferimento alle società per azioni.

Qesto non significa che anche i soci di S.r.l. (società a responsabilità limitata) non possano stipularli ma manca una disciplina specifica, quindi ai patti parasociali stipulati dai soci di S.r.l. si applica la disciplina generale dei contratti.

Vediamo di leggere a questo punto l’articolo 2341-bis del codice civile riguardante i patti parasociali:

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.

Il legislatore si occupa di regolare solo i patti parasociali che hanno particolare finalità e particolare contenuto:

Un’altra cosa da guardare infine è la necessità di dare comunicazione alla società dei patti parasociali e di dichiarare i patti parasociali all’inizio di ogni assemblea.