L’azione di nuova opera, spetta a chi teme che una nuova opera, da altri
intrapresa su un fondo, possa recare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto
o del suo possesso. L’azione può esercitarsi solo entro un anno dall’inizio dell’opera, e
solo se questa non è ancora terminata (art. 1171). (Roppo)
L'affermazione precedente è giusta?
Giusto.